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Ecco i codici tributo per le imposte delle start up
Una risoluzione dell’Agenzia delle entrate specifica i codici tributo per i versamenti delle imposte a cura di start up
Quartetto di codici a debutto per le imprese in fase di start up. Con la risoluzione 63/E, l’Agenzia delle entrate battezza quattro nuovi codici tributo per versare con F24 l’imposta rideterminata ai fini dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Ires, sulle plusvalenze non reinvestite in seguito alla cessione di partecipazioni qualificate. A partire dall’anno d’imposta 2010, infatti, termina il regime speciale di esenzione introdotto dalla manovra d’estate 2008 per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, nel caso non risultino rispettate le condizioni stabilite dalla norma. In particolare, sono riprese a tassazione le plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2008 non reinvestite entro due anni, da riportare in Unico 2011 per Persone fisiche ed Enti non commerciali.
I nuovi codici istituiti sono i seguenti :
- 1128 Imposta rideterminata ai fini Irpef a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata
- 1132 Imposta rideterminata ai fini Ires a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata
- 3872 Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata
- 3880 Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata.
I versamenti eseguiti con questi codici devono essere effettuati in un’unica soluzione. Infine, l’Agenzia delle entrate precisa che per le partecipazioni non qualificate il versamento è eseguito
utilizzando il codice tributo “1100”.
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